Il sinistro avvenuto in ambiente scolastico non determina automaticamente l’insorgenza per l’alunno del diritto al risarcimento.
Con la Sentenza n. 28/2024 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, accogliendo l’impostazione difensiva da noi spiegata nell’interesse della convenuta Compagnia assicurativa, ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’alunna /attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
L’allieva, prossima alla maggiore età al momento del sinistro, ha agito in giudizio chiedendo il ristoro per il danno biologico patito in ragione di una caduta (autonomamente) verificatasi nell’atto dello spostamento all’interno dei locali scolastica.
Ha fatto ciò:
– ritenendo dunque automaticamente configurabile la una responsabilità dell’amministrazione per il so fatto della verificazione del pregiudizio durante l’orario curriculare e all’interno dei locali ove si svolgono le attività;
– in assenza di un previo attento scrutinio dei relativi presupposti che devono sussistere per la configurazione della responsabilità dell’Ente convenuto e quindi delle probabilità di successo dell’intrapresa azione giudiziaria;
Con la Sentenza in epigrafe, è stato confermato che non basti collocare il pregiudizio all’interno dei locali ove si svolgono le attività essendo onere dell’attore dimostrare, in primis, l’esistenza di una condotta rimproverabile alla Scuola in termini di omessa vigilanza nonché la sussistenza del nesso causale tra la predetta violazione e il danno lamentato.
La mancata indicazione della condotta illecita rimproverabile al soggetto da cui si pretende di essere risarciti nonché la mancata dimostrazione del nesso causale si riverberano in danno di chi agisce in giudizio esponendolo al rigetto della domanda e al pagamento delle spese di lite.