Il Tribunale di Marsala, ha ritenuto corretta la nostra tesi, sostenendo che l’impresa che presenti domanda di fissazione di un termine ex art. 44 CCII (già concordato in bianco) può ottenere il DURC nonostante il mancato pagamento dei debiti previdenziali maturati antecedentemente al deposito della domanda prenotativa.
Il mancato rilascio del DURC impedirebbe, infatti, la continuità aziendale ed il risanamento dell’impresa. Con provvedimento reso in sede cautelare, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge affinchè gli enti previdenziali interessati possano rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ritenendo che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30/1/2015, il pagamento dei debiti di previdenziali maturati antecedentemente il deposito della domanda è impedito da disposizioni di legge.