La legge 159/2020 che ha convertito in legge il D.L. 125/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” ha introdotto importanti modifiche alla legge fallimentare.
Le modifiche hanno lo scopo di facilitare il risanamento delle imprese in crisi e permettere una celere omologazione di concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione fiscale.
La modifica maggiormente rilevante consiste nell’avere attribuito al Tribunale il potere di “scavalcare” l’amministrazione finanziaria o l’ente previdenziale quando la loro adesione al piano sia determinanti ai fini del raggiungimento delle maggioranze per la votazione del concordato o per l’approvazione dell’accordo di ristrutturazione del debito.
In queste ipotesi il Tribunale potrà dichiarare approvato il concordato o l’accordo di ristrutturazione quando sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento della amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La modifica anticipa l’attribuzione al Tribunale del potere di cram down analogamente a quanto già previsto dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Tribunale sarà chiamato ad effettuare una comparazione tra la proposta del debitore con la c.d. alternativa liquidatoria, ovvero l’importo conseguibile dalla liquidazione giudiziale dell’impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell’ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.
La decisione del Tribunale di superare la decisione contraria dei predetti enti – o superare la loro inerzia – si basa, quindi, su una valutazione di convenienza economica che sarà effettuata avvalendosi della relazione di un professionista indipendente.
La modifica ha l’indubbio vantaggio di assicurare l’esito positivo delle procedure concorsuali superando lo stallo che sovente si viene a creare in caso di inerzia degli enti impositori favorendo soluzioni concordate della crisi d’impresa.