La legge 18.12.2020 n. 176 ha previsto per il debitore “persona fisica” (quindi con esclusione degli enti e società non fallibili) in stato di sovraindebitamento che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere solo per una volta, alla liberazione dai debiti.
Il beneficio opera come conseguenza del fatto che il debitore sia nullatenente e che abbia assunto i debiti con dolo o colpa grave.
Il debitore che ottiene il beneficio, nel caso in cui nei successivi quattro anni dovesse ricevere utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, dovrà provvedere al loro pagamento.
Dalla valutazione delle utilità sopravvenute sono esclusi i finanziamenti ricevuti sotto qualsiasi forma e ai fini del calcolo della percentuale del 10% dovranno essere detratte le spese occorrenti per il mantenimento della famiglia del debitore determinate in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.