Uno degli effetti negativi dell’emergenza Covid-19 è sicuramente la contrazione dei volumi di affari ed il verificarsi di perdite per le imprese.
Il codice civile prevede due soglie di allerta per le perdite registrate dalle società di capitali:
- La prima soglia di allerta scatta con il verificarsi di una perdita che riduce il capitale sociale a meno di un terzo e impone la convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
- La seconda soglia di allerta scatta con il verificarsi di perdite di esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, evento che impone agli amministratori di convocare immediatamente l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società o in alternativa la sua trasformazione in altra tipologia o la messa in liquidazione della società.
La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale determina lo scioglimento delle società di capitali e l’obbligo per gli amministratori di continuare ad operare con il solo scopo di salvaguardia del patrimonio sociale, come se la società fosse in liquidazione.
La conseguenza naturale dell’inosservanza di questi meccanismi di tutela, è la responsabilità personale degli amministratori che potranno essere chiamati a risarcire i danni arrecati alla società o ai creditori sociali che siano derivati dalla prosecuzione dell’attività.
L’art. 6 del Decreto Liquidità (23/2020) ha disposto che le perdite derivanti da eventi verificatesi nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non determinano – se le perdite sono rilevanti – l’obbligo di ricapitalizzazione o trasformazione della società, permangono, invece, obblighi di natura informativa nei confronti di soci e organi di controllo.
Qualora, invece, la perdita si fosse verificata negli esercizi precedenti o nei primi mesi del 2020 (dal 1 gennaio al 8 aprile) la decisione di ricapitalizzazione o trasformazione non sarà invece rinviabile.
Un caso particolare è costituito dalla perdita, verificatasi nell’esercizio 2019, che abbia ridotto il capitale sociale in misura inferiore ad un terzo e che si sia aggravata – per effetto di eventi verificatisi nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 – in maniera tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale e quindi in misura tale da imporre la risoluzione o ricapitalizzazione. In questa ipotesi, nel silenzio delle norme del Decreto Liquidità, considerando che lo scopo della norma è quello di sterilizzare conseguenze negative dei fatti verificati nel periodo di esenzione considerato, si può ipotizzare la disapplicazione delle norme codicistiche limitatamente alle perdite del periodo 9 aprile – 31 dicembre 2020.